Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale
BENEFICIARI
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) Imprese agroindustriali;
c) Indipendentemente dai propri associati, le Cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del C.C. e le Cooperative o loro Consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
AGEVOLAZIONE
80% a fondo perdutoper impianti destinati all’autoconsumo.
Per gli impianti fotovoltaici che eccedono l’autoconsumo il contributo è così articolato:
– 50% a fondo perduto per le piccole imprese;
– 40% a fondo perduto per le medie imprese;
– 30% a fondo perduto per le grandi imprese.
Questa percentuale può essere incrementata di 15 percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.
INTERVENTI AMMESSI
Intervento principale e obbligatorio:
Acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici, sui tetti di fabbricati aziendali, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Interventi facoltativi:
e) Rimozione e smaltimento dell’amianto;
f) Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
g) Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine
d’aria).
E’ consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti
fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda.
CUMULABILITA’
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi in conto capitale o conto energia, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di aiuti di Stato.
FASE DI REALIZZAZIONE
Il programma di spesa deve essere completato entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero.
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Il contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento.
Può essere richiesta un’anticipazione fino al 30% a fronte della presentazione di garanzia
fideiussoria o a fronte di cauzione.
Per poter richiedere l’anticipazione bisogna effettuare almeno il 5% delle spese previste dal
programma.
L’erogazione del contributo in unica soluzione a saldo avverrà entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa.
Attenzione!
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