Bonus facciate 2020 la guida e la circolare dell’Agenzia delle Entrate
20 Novembre 2020
By: Onedotzero Admin
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Arrivati i tanto attesi chiarimenti sulla nuovissima detrazione per la messa a nuovo delle facciate degli edifici. L'Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato la guida al bonus facciate 2020 e la circolare n.2/E che fornisce informazioni su adempimenti da seguire, interventi agevolabili e soggetti che possono accedere al beneficio.
Come chiarisce la guida 2020 dell'Agenzia delle Entrate, il bonus facciate è una detrazione dell'imposta lorda (Irpef o Ires) per le spese sostenute per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n 144/1966, o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelle successivi. Per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Circolare Agenzia delle Entrate bonus facciate 2020
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una circolare (n2/E del 14 febbraio) che fornisce chiarimenti sui soggetti ammessi alle detrazione, interventi ammessi e adempimenti da effettuare.
Bonus facciate soggetti ammessi
Per quanto riguarda i soggetti ammessi al bonus facciate 2020, si tratta di tutti " I contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva"
Gli interventi ammessi al bonus facciate
La circolare chiarisce che il bonus facciate è ammesso per gli interventi finalizzati “Al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”
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