L’articolo 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) al fine di disporre un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Più in particolare, al comma 2 del citato art. 15 viene aggiunto un nuovo quarto periodo a norma del quale per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
L’articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).