Bonus facciate 2020 quali sono i soggetti beneficiari?
20 Novembre 2020
By: Onedotzero Admin
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Con la guida e la circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fatto finalmente chiarezza sulla nuovissima detrazione per la messa a nuovo degli involucri esterni degli edifici. Ma vediamo quali sono i soggetti beneficiari del bonus facciate 2020.
Beneficiari della detrazioni sono i soggetti residenti o non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che posseggono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare possono usufruire del bonus facciate 2020
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
le società semplici
le associazioni tra professionisti
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.
Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del “bonus facciate”.
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono:
possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
i conviventi di fatto
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:
la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori
le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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