TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
Il comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto il “bonus facciate”, che prevede: “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
L’agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute nel 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178, legge di bilancio 2021, art. 1, comma 59)
Il presente Vademecum riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, che rispettino i requisiti richiesti.
Tutti i contribuenti che:
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare (1):
Gli edifici:
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate (6)
e comprendono:
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere (7) , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in
cui essi sono terminati (detrazionifiscali.enea.it). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
DI TIPO “TECNICO”:
DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
Note:
1 Per approfondimenti,si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini ).
2 L’articolo 2 del D.M. 1444/1968 stabilisce che sono classificate zone territoriali omogenee:
3 Il costo sostenuto e oggetto di detrazione deve essere congruo al valore degli interventi eseguiti, in accordo con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n 2/E del 14 febbraio 2020.
4 D.M. 26 giugno 2015. Applicazione di metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
5 Il Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre (serie generale n. 246) ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 6 ottobre. Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg
6 Link al Decreto “Edifici” del 19 febbraio 2007: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf Link al Decreto “Requisiti Tecnici Ecobonus” del 6 agosto 2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg
7 La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella faq n. 6E sull’ecobonus (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazionifiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html ).
8 L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione – obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni – resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.
9 I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Fonte // www.agenziaentrate.gov.it/