SERRAMENTI E INFISSI (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: È agevolabile la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) richiesti.
Tutti i contribuenti che:
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare 1:
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute 3.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare 4..
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate 6:
e comprendono:
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 7, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
La “scheda descrittiva”
Se la sostituzione dell’infisso comprende la sostituzione o l’installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda Descrittiva relativa agli “Infissi" occorre inserire la spunta alla voce “Con Chiusura Oscurante” e si indica l’importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
DI TIPO “TECNICO”:
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020 e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, limitatamente alla sola
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In tali casi, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all’Allegato I al decreto 6 agosto 2020 (cd. requisiti tecnici).
Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato dall’ENEA 9 e può essere riportato:
schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare 10.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazioneriqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016
Note:
1 Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini ).
2 La faq n. 9D sull’ecobonus può essere consultata all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazionifiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html
3 A seguito delle modifiche apportate all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con
la legge 17 luglio 2020 n.77.
4 Se l’intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell’involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro.
5 Il Decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre (serie generale n. 246) ed è entrato in
vigore il giorno successivo, ovvero il 6 ottobre. Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg
6 Link al Decreto “Edifici” del 19 febbraio 2007: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf Link al Decreto “Requisiti Tecnici Ecobonus” del 6 agosto 2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg
7 La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora
sussistano le condizioni riportate nella faq n. 6E sull’ecobonus (https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazionifiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html)
8 L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione – obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni – resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.
9 L’algoritmo è disponibile al collegamento https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/peri-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html.
10 Per ulteriori informazioni, si rimanda alla faq n. 2B al link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazionifiscali/ecobonus/faq-ecobonus/b-coibentazione-parti-opache-sostituzione-dei-serramenti-e-installazione-delleschermature-solari-comma-345.html
11 i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Fonte // www.agenziaentrate.gov.it/