In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021 che proroga di un altro anno la detrazione fiscale del 90% per le facciate c.d. bonus facciate
Bonus Facciate confermato fino al 31 dicembre 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O. n. 46/L.
Legge di Bilancio 2021: la proroga del bonus facciate
La proroga fino al 2021 della detrazione fiscale del 90% per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate) è contenuta nell’art. 1, comma 59 della Legge di Bilancio 2021.
Ricordiamo che il c.d. bonus facciate è stato istituito dai commi 219-220 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che ha previsto una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
Detrazione fiscale del 90% che sarebbe scaduta il 31 dicembre 2020 ma che, come è ormai prassi, è stata prorogata di un altro anno, consentendo ai contribuenti di poter utilizzare il bonus fiscale per tutto il 2021.
Bonus Facciate: quando si può applicare
Come previsto dall'art. 1, commi da 219 a 224, della Legge di Bilancio per il 2020, il bonus facciate del 90% si applica alle spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle seguenti zone territoriali omogenee (decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444):
in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Bonus Facciate: quali spese portare in detrazione fiscale
La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Per cui sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale".
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta anche:
Entrando nel dettaglio, la detrazione spetta per gli interventi:
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tra le opere agevolabili rientrano:
È possibile portare in detrazione anche:

