Il comma 3-ter interviene sulla norma che prescrive la procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; la modifica specifica che la disciplina può anche riguardare la localizzazione in “porzioni di cave”, fermo restando che non devono essere
suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Il comma 3-quater interviene sulla norma che considera le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale come aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili; anche in questo caso viene specificato che sono considerate idonee anche le “porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento”.
Il comma 3-quinquies interviene sulla norma che sottopone a PAS l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, al fine di specificare che gli impianti in questione possono essere collocati anche negli invasi idrici nelle
cave in esercizio.