Semplificazioni procedure autorizzative per gli impianti a FER nelle aree idonee
22 Luglio 2022
By: Onedotzero Admin
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L’articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l’articolo 57, comma 1 (salva l’eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2, descritto più avanti).
Nel dettaglio, il comma 1, lett. a), n. 1 dell’articolo 6 modifica la procedura di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all’individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee.
Lo stesso comma 1, alla lett. a) n. 2 inserisce nell’elenco delle aree considerate idonee ope legis, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è determinata:
nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri;
per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di un chilometro.
Ai sensi del già menzionato articolo 57, comma 2, questa disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale.
Contestualmente, alla medesima lett. a) n. 2, come integrata in sede referente:
modifica la disposizione che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW;
estende anche per gli impianti di produzione di biometano la disposizione che (attualmente, per i soli impianti fotovoltaici) qualifica idonee, in assenza di vincoli, le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale.
Fonte // www.ingenio-web.it
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