Quali sono i soggetti che possono usufruire del Superbonus 110 per cento?
I contribuenti titolati ad usufruire del “superbonus” sono:
Non occorre essere i proprietari diretti dell’edificio che è oggetto dell’intervento: infatti hanno titolo legittimo a beneficiare dell’agevolazione fiscale anche i soggetti che sono titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.
Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino soggetti che esercitino attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi potranno beneficiare della agevolazione fiscale.
La legge fissa dei limiti di spesa degli interventi oltre i quali non è consentita l’agevolazione al 110%:
Quali sono le condizioni che si devono rispettare per ottenere la detrazione fiscale?
Gli interventi relativi al cosiddetto ecobonus finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio devono avere come conseguenza il miglioramento delle prestazioni energetiche stesse di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato con il rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo.
Gli interventi di isolamento termico in particolare dovranno rispettare i requisiti che un apposito decreto, non ancora aemanato, fisserà(in attesa del decreto, si è possibile applicare i requisiti che vengono previsti dai decreti 19 febbraio 2007 e 11 febbraio 2008).
Esame di quali sono le modalità con cui calcolare la detrazione
La detrazione è pari al 110 % dell’importo delle spese sostenute da parte del contribuente e comunque non oltre i tetti di spesa che sono stati sopra elencati.
L’applicazione dell’aliquota agevolativa deve essere fatta secondo il principio di cassa (cioè al momento dell’effettivo pagamento) da parte delle persone fisiche, e secondo il criterio di competenza (cioè alla data di ultimazione della prestazione corrisposte) per quanto riguarda le imprese e le società.
L’importo della detrazione (il 110% della spesa effettivamente sostenuta) deve essere diviso in quote uguali da ripartirsi in 5 anni (es. 50 mila euro di spesa danno diritto ad una detrazione di Euro 10 mila per ogni annualità).
Una volta calcolata la quota di competenza dell’anno della detrazione, se le imposte che sono derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono inferiori alla quota annua di detrazione, il residuo non detratto non può essere recuperato sugli anni di imposta successivi al primo e quindi si perde.
Per questo motivo può essere utile, invece della detrazione esercitare una delle due opzioni previste dalla legge:

