Il credito di imposta può essere riportato in compensazione con l’insieme di tutte le imposte e i contributi che il contribuente deve versare. Mentre la detrazione si applica alle imposte sui redditi, il credito di imposta consente di ridurre o compensare gli importi dovuti dal contribuente all’Erario.
Previsto inoltre che per il “super-bonus” non sussistano dei limiti alla possibilità di compensazione: non trova infatti applicazione il limite generale di compensazione normalmente fissato in 700 mila Euro.
Il credito di imposta può anche essere compensato con i debiti fiscali che sono a carico del contribuente e non si applica il divieto generale di compensazione tra crediti fiscali e debiti fiscali iscritti a ruolo per importi superiori a 1500 Euro.
Il credito di imposta può essere inoltre ceduto a terzi siano esse persone fisiche, esercenti arti e professioni, enti e società, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Rapido esame delle modalità di esercizio dell’opzione per la trasformazione della detrazione in crediti di imposta
L’opzione per usufruire dello sconto o della trasformazione del credito di imposta non deve essere esercitata una volta per tutte, infatti l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL).
Gli stati avanzamento lavori non possono essere più di due: il primo stato avanzamento lavori deve comprendere almeno il 30% dei lavori complessivi e il secondo almeno il 60% degli stessi.
L’esercizio dell’opzione per la trasformazione del credito di imposta e la cessione deve essere esercitata telematicamente, anche mediante intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione.
L’opzione per la cessione o lo sconto è estesa non solo all’eco bonus ed al sisma bonus al 110% ma anche ad altri interventi edilizi che beneficiano di detrazioni di importo inferiore, quali ad esempio il cosiddetto bonus “facciate” previsto per la sola pulitura e tinteggiatura esterna dell’edificio, oppure gli “eco bonus” che non rientrano nel “superbonus” perché, ad esempio, non comportano l’innalzamento delle due classi energetiche dell’edificio.
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