Superbonus 110%, i chiarimenti nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020
4 Settembre 2020
By: Onedotzero Admin
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Dopo la pubblicazione dei decreti sulle asseverazioni e sui requisiti tecnici dei lavori, con la Circolare n. 24/E l’Agenzia delle Entrate provvede a fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul superbonus del 110%, a partire dall’elenco dei soggetti che possono usufruire del beneficio..
Possono accedere all’ecobonus ed al sismabonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione.
L’accesso al super bonus per tali soggetti è ammesso se sono conviventi con il possessore o detentore dell’immobile alla data di inizio lavori o al momento del sostenimento della spesa. Non spetta invece al familiare per i lavori su immobili dati in affitto o comodato d’uso.
L’Ecobonus del 110% può essere usufruito anche da parte dell’acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
I titolari di partita IVA possono accedervi per i lavori sugli immobili appartenenti all’ambito privato, diversi da quelli strumentali, beni patrimoniali o unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività.
Per quel che riguarda le spese detraibili al 110%, viene specificato che rientrano nella detrazione anche alcune spese accessorie agli interventi. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Completa il quadro dei pezzi necessari per dare il via all’ecobous del 110% il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate contenente l’elenco delle regole relative alla cessione del credito ed allo sconto in fattura. La comunicazione per fruire dell’opzione alternativa alla detrazione potrà essere inviata a far data a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa. Bisognerà usare il modello allegato al provvedimento dell’8 agosto, corredato dalle relative istruzioni di compilazione.
L’invio dovrà essere effettuato in modalità telematica dal beneficiario della detrazione per i lavori in edifici singoli e dall’amministratore per i lavori in condominio, con possibilità di avvalersi di intermediari.
La comunicazione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per i lavori relativi al super bonus i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento, e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dei lavori. Alla comunicazione per la cessione del credito dovrà seguire l’accettazione da parte del cessionario o, in alternativa, l’ulteriore cessione a soggetti terzi, banche comprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Il credito potrà essere poi trasferito anche dagli altri cessionari.
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