Superbonus 110%: il Senato approva la Legge di Bilancio 2022
26 Gennaio 2022
By: Onedotzero Admin
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L’Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2022 con dentro le proroghe e le modifiche alle detrazioni fiscali del 110% (Superbonus).
Superbonus 110%: le proroghe in legge di Bilancio 2022
La versione definitiva della Legge di Bilancio 2022, che con ogni probabilità sarà confermata anche dalla Camera, riprende la consueta struttura di un unico articolo e tanti commi (esattamente sono 1013) che non agevolano una piena comprensione dei contenuti.
Riguardo alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), le nuove disposizioni sono contenute nei commi da 28 a 30. In particolare:
il comma 28 prevede le proroghe per il superbonus e le modifiche all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
il comma 29 modifica l’art. 121 del Decreto Rilancio estendendo le opzioni alternative fino al 2024 e visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese anche per i bonus diversi dal superbonus;
il comma 30 inserisce le misure di contrasto alle frodi fiscali, abrogando contemporaneamente il Decreto anti-frode.
Superbonus 110%: tutte le modifiche e le proroghe al Decreto Rilancio
Entrando nel dettaglio:
le spese di superbonus 110% sostenute a partire dal 2022, sono suddivise in 4 quote annuali di pari importo (quelle degli anni 2020 e 2021 in 5);
l’orizzonte temporale previsto per gli IACP viene esteso anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (resta la scadenza del 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 è stato raggiunto il 60% del SAL);
il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica, come interventi trainati, seguiranno l’orizzonte temporale degli interventi trainanti;
condomini e persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate hanno una proroga al 2025 con aliquota decrescente:
110% fino al 2023;
70% per l’anno 2024;
65% per l’anno 2025;
all’interno delle scadenze per condomini, persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate e IACP, rientrano tutti gli interventi trainati realizzati dalle persone fisiche proprietarie delle unità immobiliari;
confermati visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese anche se il superbonus viene utilizzato in dichiarazione dei redditi (fatta esclusione della precompilata);
proroga generalizzata al 2025 per gli interventi di superbonus realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1 aprile 2009;
il nuovo Decreto del MiTE per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per “taluni beni” sarà emanato entro il 9 febbraio 2022;
i prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 possono essere utilizzati anche per il sismabonus 110%, per le detrazioni di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus ordinario, bonus casa e sismabonus ordinario) e per il bonus facciate;
confermata l’esigenza di produrre visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese per le detrazioni fiscali utilizzate con le opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, fatta esclusione per i piccoli cantieri inferiori a 10.000 euro (esclusione che non vale per il superbonus né per il bonus facciate);
le spese per il visto e per l’asseverazione di congruità rientrano tra quelle ammissibili a tutte le detrazioni fiscali.
Fonte // lavoripubblici.it
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