Fotovoltaico e cessione al gse dell’energia non autoconsumata
6 Dicembre 2022
By: Onedotzero Admin
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L’art. 119 del D.L. 34/2020 dispone ai commi 5 e 6 che tra gli interventi “trainati” nell’ambito del Superbonus sono compresi anche quelli per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati su edifici o su pertinenze degli edifici, e relativi sistemi di accumulo.
Il successivo comma 7, art. 119 del D.L. 34/2020, lega la fruizione delle agevolazioni ad una precisa condizione, disponendo che “la detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) … dell’energia non autoconsumata”. Si tratta del c.d. “ritiro dedicato”, per la cui attivazione è necessaria la presentazione di un’apposita istanza al GSE, il quale effettua un’istruttoria in merito ai profili di propria competenza, al fine di verificare se l’impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo a tal fine. Al termine della predetta istruttoria, il GSE comunica a mezzo mail al contribuente l’accettazione dell’istanza, che a sua volta è propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. Dopo aver ricevuto l’accettazione dell’istanza, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE, il quale provvederà a perfezionare il contratto. Riguardo l’applicazione pratica di tale condizione – secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate prima nel corso dell’evento “Telefisco” di giugno 2021 (risposta 8) e confermato poi con Interpello 31/01/2022, n. 57 (consultabile in allegato) e con la Circolare 23/06/2022, n. 23/E, punto 3.4.3 – la fruizione del Superbonus è possibile dal momento in cui il GSE comunica l’accettazione della suddetta istanza, senza dover attendere il successivo perfezionamento del contratto e quindi anche l’allacciamento alla rete.
Si tenga conto inoltre che: * l’istanza al GSE può essere inviata anche prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ad esempio anche prima di avviare i lavori, quando si è certi di avere a disposizione i materiali per la realizzazione dell’impianto; * dopo l’allacciamento dell’impianto con il relativo verbale da parte del soggetto distributore dell’energia, generalmente trascorrono circa 7-10 giorni per lo scambio informazioni e il relativo allineamento tra il distributore stesso e il GSE; * a questo punto, la pratica è pronta per essere completata, e generalmente saranno sufficienti ulteriori 7-10 giorni per l’accettazione da parte del GSE (che come visto è la condizione sufficiente per poter rendicontare tutto l’impianto) e altri 7-10 giorni per avere anche la convenzione firmata. In pratica, in genere dall’allacciamento dell’impianto alla rete trascorrono tra i 15 e i 20 giorni per l’accettazione dell’istanza.
In proposito non è tuttavia mai stato chiarito a quale momento sia necessario il rispetto della condizione di cui sopra – come visto soddisfatta nel momento in cui il GSE comunica al contribuente l’accettazione dell’istanza – dato che le risposte dell’Agenzia entrate sopra citate dicono genericamente che è “possibile fruire del Superbonusanche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici a condizione, tuttavia, che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’invio dell’istanza del GSE”. Ci si chiede quindi, ad esempio, se la condizione debba essere rispettata per poter protocollare uno stato di avanzamento dei lavori e/o lo stato finale e procedere alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tale proposito, un chiarimento è rinvenibile nella risposta a Interpello della DRE Veneto n. 907-1110/2022 (consultabile in allegato), nella quale si legge che l’adempimento (accettazione istanza GSE) può essere “effettuato anche dopo il termine della scadenza dell’agevolazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione”. Secondo questo chiarimento si può pertanto procedere a tutti gli adempimenti necessari – fine lavori al Comune, SAL finale a ENEA, ecc. – in attesa di ricevere l’accettazione del GSE al più tardi entro il termine della dichiarazione dei redditi. La risposta scioglie il dubbio solo per il caso in cui il contribuente intenda fruire del Superbonus tramite detrazione in dichiarazione dei redditi, e non invece per i casi in cui intenda monetizzarlo tramite cessione del credito e sconto in fattura con relativa comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. Pur in assenza di chiarimenti specifici, si ritiene ragionevole applicare lo stesso criterio e pertanto si ritiene possibile procedere alla comunicazione all’Agenzia entrate (a SAL o fine lavori) anche prima del rispetto del requisito, pur rimanendo in questo caso il beneficio fruito sub judice al rispetto della condizione stessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte // www.legislazionetecnica.it/
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