Superbonus 110, quando entra in vigore il decreto prezzi?
2 Maggio 2022
By: Onedotzero Admin
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L’articolo 5, comma 2 del decreto prezzi del superbonus 110 prevede che “il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Considerando che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 16 marzo 2022, il trentesimo giorno successivo è il 15 aprile 2022. Quindi i costi si applicheranno alle CILAS o altro titolo presentati “successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del MITE stesso", ovvero dal 16 aprile 2022.
D: Per gli interventi energetici, l’asseverazione della congruità dei costi rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 14 febbraio 2022 (“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”; c.d. “DM costi massimi”) deve essere rilasciata nei soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura di cui all’articolo 112, comma 1, del DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/2020, o anche nei casi di fruizione diretta?
R: L’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare: i) delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121; ii) del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119. Con riferimento all’ipotesi sub ii), è il caso di precisare che l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Stante il dato letterale dell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020, rispetto agli interventi di cui al precedente punto i), fanno eccezione le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del DPR 380/2001 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale; per tali opere non è dunque prescritto che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese. Fanno altresì eccezione, nel senso sopra indicato, gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019 (interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968).
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